Caso Riedo, la replica di Trenitalia: "Attuati i dovuti controlli, no rischio infiltrazioni"

Trenitalia ha inviato a Klaus Davi una articolata precisazione in merito all'inchiesta a puntate "Ferrovie della Ndrangheta" che lo stesso rende nota. La società non entra nel merito di alcuni punti sollevati dal massmediologo, in primis il fatto che 'vengano pagati numerosi boss senza essere mai andati a lavorare" poiché la giudica di eventuale competenza della' Autorità Giudiziaria cosi come per altre presunte irregolarità amministrative segnalate da numerosi operai nei riguardi delle rispettive società . Klaus Davi preannuncia altri capitoli della inchiesta e conferma di voler andare avanti e si dice convinto che le infiltrazioni ci siano, ma ringrazia comunque la società Trenitalia per la disponibilità dimostrata.

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BANDO DI GARA

Il bando di gara per la pulizia dei treni e degli impianti industriali di Trenitalia (https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:143250-2017:TEXT:IT:HTML&src=0) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ad aprile 2017. L'obiettivo della gara, a procedura aperta e suddivisa in cinque lotti, era quello di sottoscrivere Accordi Quadro con gli operatori del settore negli impianti di Trenitalia, distribuiti sul territorio nazionale.

Uno dei cinque lotti del bando, denominato DPLH Servizio Universale 9, riguarda la pulizia dei treni e degli impianti industriali di Trenitalia situati in Calabria. Il valore economico di questo era di oltre 7 milioni e 800mila euro. Durata tre anni.

Per la partecipazione alla gara, le imprese dovevano possedere i requisiti di ordine morale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come previsto dalla normativa vigente.

Nel bando di gara era inoltre inserita la clausola sociale, prevista dal Codice degli Appalti, in modo da promuovere la stabilità e la continuità occupazionale del personale impiegato dalla ditta che in precedenza svolgeva lo stesso servizio.

AGGIUDICAZIONE

La gara è stata aggiudicata ad aprile 2018 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel pieno rispetto della disciplina europea e nazionale di recepimento contenuta nel Codice degli Appalti e delle regole di gara. L'utilizzo di questo criterio ha l'obiettivo di evitare che il prezzo possa costituire l'unico elemento discriminante ai fini della scelta del vincitore della gara e a valorizzare adeguatamente anche la componente qualitativa dell'offerta. Inoltre, ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica, è stato fatto ricorso alla cosiddetta formula bilineare che, prevista nelle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha lo scopo di scoraggiare ribassi eccessivi. Viene così garantita la qualità dell'offerta ed evitata una eccessiva compressione del costo del lavoro.

È risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito dalla mandataria Service Key SpA e da Zenith Services Group Srl (ribasso 0,50%), dopo che la Commissione di gara ha valutato attentamente le cinque offerte pervenute. Prima della stipula dell'Accordo Quadro, sono state effettuate le verifiche previste dalla disciplina vigente (requisiti di ordine morale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) che hanno dato esito positivo e che hanno consentito di accertare l'assenza di motivi ostativi alla stipula del contratto con l'impresa vincitrice.

In particolare, nei confronti della società e delle persone fisiche che secondo la disciplina vigente assumono rilievo ai fini della verifica di eventuali situazioni ostative alla sottoscrizione del contratto, è stata verificata, tra l'altro:

· l'assenza di condanne ai sensi del D.Lgs. n. 231 che impedissero la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione;

· l'assenza di condanne definitive per reati incidenti sulla moralità professionale ai sensi dell'art. 80 (Codice dei contratti),

· l'assenza di situazioni ostative alla stipula previste dalla disciplina antimafia, ivi compresa l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

FIRMA CONTRATTO E AVVIO SERVIZIO

Dopo aver sottoscritto il contratto, il servizio è stato avviato il 16 maggio 2018 con il passaggio diretto di 113 addetti dall'appaltatore uscente, così come previsto dalla clausola sociale. Nello stesso giorno Trenitalia, a valle del positivo svolgimento delle verifiche di legge, ha autorizzato il subappalto all'azienda Gierre Srl dopo richiesta della mandataria Service Key SpA. Nell'ambito delle verifiche di legge previste per il subappalto, è stata richiesta l'informativa antimafia in capo al subappaltatore Gierre Srl, che ha avuto esito negativo, escludendo tassativamente il rischio di infiltrazioni mafiose.

Per completezza, va evidenziato che, oltre alle verifiche previste dalla normativa vigente a carico della società e di alcuni soggetti determinati (soci e amministratori), non è consentita al committente alcuna verifica sui singoli dipendenti dell'impresa appaltatrice. Non può, dunque, assumere a tali fini alcun rilievo la posizione dei dipendenti dell'impresa appaltatrice.

Tuttavia, Trenitalia, per maggiore cautela, ha previsto nell'ambito dei contratti di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali una specifica clausola contrattuale "cosiddetta clausola di gradimento", in base alla quale - "(...) l'Appaltatore si impegna a richiedere a ciascun lavoratore da impiegare nell'appalto – prima del suo effettivo impiego – il certificato generale del casellario giudiziale in corso di validità ed a segnalare tempestivamente al Committente il nominativo di coloro a carico dei quali risultano sentenze di condanna passate in giudicato nonché i reati ascritti e la pena comminata, nel rispetto comunque delle disposizioni di legge contenute nel D.lgs. n. 196/2003 (...)".

Si tratta di una clausola che, nel rispetto delle garanzie costituzionali, mira a rafforzare la tutela per il committente in riferimento alla effettiva moralità degli operatori impegnati. Nell'esecuzione del contratto, incombe sull'impresa appaltatrice, in ogni caso e in via esclusiva, la responsabilità di selezionare nel rispetto della autonomia organizzativa e per la quale il committente non può esercitare alcuna forma di ingerenza.

Nei primi quattro mesi di servizio, l'esecuzione ha avuto luogo come da contratto.