Porto Crotone, il Tar rigetta il ricorso della Isia Global Service: inidonea a svolgere operazioni portuali

La ditta Isia Global Service è stata ritenuta inidonea a svolgere le operazioni portuali nello scalo di Crotone. E' questa la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria di fronte al quale il suo legale rappresentante ha presentato ricorso contro la legittimità del provvedimento dell'Autorità portuale di Gioia Tauro che ha rigettato, con decisione unanime del Comitato portuale, la richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali per l'anno 2017, presentata da suddetta ditta, ai sensi dell'art. 16 legge 84/94. A darne notizia – in una nota – è l'Autorità portuale di Gioia Tauro.
L'attuale decisione del Tribunale amministrativo, che condanna altresì la Isia Global Service alla refusione delle spese processuali, ribadisce quanto già deciso, nel dicembre 2017, in relazione alla richiesta di sospensiva del suddetto provvedimento emesso dall'Ente, presentata dalla ditta in attesa della decisione sul merito.
Nello specifico, per come è stato evidenziato dall'istruttoria presentata dall'Ente, guidato dal Commissario Straordinario Andrea Agostinelli, e pienamente accolta dal giudice amministrativo, sia in fase sospensiva che nella sentenza depositata lo scorso 12 dicembre, la ditta Isia Global Service – si legge nella nota – è risultata carente del principale requisito tecnico organizzativo, in quanto strutturalmente inadeguata sotto il profilo tecnico. A comprovare tale evidenza, la fattiva incapacità ed inoperatività delle ditta Isia Global Service desunta anche, nel maggio del 2017, quando non è stata in grado di lavorare una nave, successivamente trasferita nel porto di Corigliano Calabro, in quanto sprovvista della necessaria gru perché in possesso di altra impresa.
Nel contempo è stato, altresì, rilevato che Isia Global Service, nel dicembre 2016, ha stipulato un contratto di subappalto con un'altra impresa in violazione al regolamento portuale dell'Autorità portuale, reso esecutivo con specifica ordinanza n° 39 del 2007, che vieta accordi tra operatori portuali sprovvisti dei necessari requisiti tecnico-organizzativi tesi ad eludere il possesso dei requisiti stessi.
A poter svolgere, quindi, le "operazioni portuali" sono quelle ditte in possesso di mezzi portuali idonei, anche noleggiandoli temporaneamente in caso eccezionale e non strutturale per relativa carenza, chiamati per loro natura a porre in essere l'intero "ciclo nave". Essendo sprovvista di tali presupposti tecnico-organizzativi, la ditta Isia Global Service ha sottoscritto il suddetto contratto di "operazione portuale" delegando la relativa attività ad altra impresa, pur avendo ricevuto la connessa commissione dall'azienda Biomasse Italia spa, in quanto ha ritenuto, erroneamente e in violazione di legge, di poter subaffidare l'intero ciclo delle "operazioni portuali".

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Chiamato, quindi, a pronunciarsi sulla legittimità del diniego dell'Autorità portuale opposto alla richiesta della Isia Global Service di rinnovo dell'autorizzazione a svolgere attività di operazioni portuali per l'anno 2017, il Tar di Reggio Calabria ha rigettato pienamente il ricorso della ditta, condannandola anche alle spese processuali, e ha così confermato in pieno la legittimità dell'operato dell'Ente guidato da Andrea Agostinelli, ritenendo adeguatamente motivato, e corroborato in fatto e in diritto, il provvedimento di rigetto dell'Ente.