Bando dirigenti Comune di Cosenza: l'opposizione diffida Occhiuto

occhiutomariocomiziofinaleDiffida sottoscritta dai consiglieri comunali della coalizione 'Grande Cosenza' concernente l'avviso pubblico per dirigenti emesso dal comune di Cosenza in data 28 Luglio 2016. Secondo i consiglieri comunali che hanno sottoscritto questa diffida vi sono delle gravi irregolarità per quanto concerne l'espletamento del predetto avviso in quanto, secondo i dettami legislativi e secondo le circolari ministeriali, non si è tenuto conto nell'avviso di tutti quelli che devono essere i requisiti legittimi del bando. "Il bando è viziato in quanto secondo noi illegittimo poiché non tiene conto della legge in materia e delle circolari ministeriali e quindi, di conseguenza, chiediamo che venga revocato immediatamente o dal Sindaco o revocato d'ufficio dal Ministero" è scritto in una nota.

--banner--

Il testo integrale della diffida:

In riferimento all'avviso di selezione, di cui in epigrafe, relativo al conferimento di n. 5 incarichi dirigenziali a tempo determinato, a soggetti esterni, pubblicato dal Comune di Cosenza il 28 luglio 2016, e constatando una paventata

violazione delle norme in subiecta materia, si rimette al prudente apprezzamento delle SS.LL. ILL.ME quanto in appresso.

L'ente comunale, richiamandosi alla normativa di cui all'articolo 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 11 D.L. 90/2014, convertito nella Legge 11.08.2014, n°114, ha inteso emanare l'avviso di cui sopra, onde ricoprire, non rivolgendosi a soggetti già nell'organico dell'amministrazione, la presunta carenza di personale nei ruoli dirigenziali.

Tuttavia, sembrerebbe che una tale decisione della P.A. procedente, sia da ritenersi in contrasto con la vigente normativa disciplinante il conferimento di incarichi, nonché, in generale, le modalità di accesso alla dirigenza pubblica.

Invero, essendo la procedura selettiva anteriore all'adozione dei D.Lgs. attuativi degli articoli 8,11,17, della legge 7 agosto 2015, dovrà applicarsi, al caso di specie, quanto disposto dall'articolo 1 comma 219 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) sul legittimo esercizio delle facoltà di conferire incarichi dirigenziali, a tempo determinato, ex articolo 110 del T.U.E.L. .

La norma in argomento, comporta il contingentamento dei posti di funzione che le amministrazioni sono dirette ad assegnare, mediante la fissazione ope legis di un vincolo di indisponibilità su parte degli organici in dotazione.

Tanto comporta, la "impossibilità giuridica per gli Enti di riferimento di disporne validamente la copertura, mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro ad hoc, agli effetti equivalente ad un blocco assunzionale parziale." Questo è quanto precisato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, nella deliberazione n. 87/2016/PAR, in tema di applicazione della cd. "legge Madia", in regime transitorio.

In tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Puglia, con deliberazione n. 73/2016/PAR.

D'altronde, anche la Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 14 aprile 2016, dovendosi esprimere sul punto, ha chiarito che, stante la concreta indisponibilità dei posti resisi vacanti, dopo il 15 ottobre 2015, questi non possono essere ricoperti mediante l'avvio di procedure selettive, ma esclusivamente tramite un percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche, ed anche ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni, o mediante procedure di mobilità.

Per tali motivazioni, sembrerebbe che il Comune di Cosenza, al 28 luglio 2016, fosse materialmente privato della possibilità di indire la predetta procedura, con la conseguenza che l'attuale avviso, di cui all'oggetto, sarebbe palesemente illegittimo.

Tale situazione, comporterebbe sicuramente un grave pregiudizio per l'Amministrazione, nonché, anche per gli aspiranti candidati; inoltre, non può sottacersi il palese danno erariale e le correlate responsabilità amministrativo – contabile, dei soggetti a vario titolo coinvolti.

Pertanto, ci permettiamo di chiedere alle SS.LL. ILL.ME, nelle rispettive competenze e funzioni, un certosino esame di quanto proposto, onde ravvisare gli eventuali profili il illegittimità sollevati, o comunque qualsivoglia altro elemento contra legem, con conseguente adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.