Cosenza, il 29 settembre l'incontro degli avvocati matrimonialisti "Assegno di mantenimento nelle procedure di separazione: aspetti giuridici, fiscali e psico-sociali"

Riprende la serie di eventi info-formativi per l'anno 2016 organizzati dalla Sezione Distrettuale di Catanzaro dell'AMI, associazionedegliAvvocati Matrimonialisti Italiani, che alle ore 16.00 di giovedì 29 settembre, presso il Tribunale di Cosenza, nella biblioteca Arnoni dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, terrà un convegno dal titolo "Assegno di mantenimento nelle procedure di separazione: aspetti giuridici, fiscali e psico-sociali".

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A relazionare, dopo i saluti e l'introduzione ai lavori dell'avvocato Margherita Corriere, presidente della sezione AMI, sono stati chiamati a intervenire: la docente dell'Università della Calabria, Anna Lasso; il presidente della Camera Tributaria di Cosenza, Rosario Fortino; lo psicologo e psicoterapeuta, Marco Pingitore; la segretaria della Sezione Distrettuale di Catanzaro dell'AMI, Brunella Tassone.

Un tema molto complesso e sempre attuale che l'AMI affronta sotto i molteplici aspetti, al fine di dotare quanti vengono coinvolti dalle dinamiche indotte dalle separazioni o dai divorzi.

Innanzitutto si parlerà dell'assegno di mantenimento, che è quel provvedimento economico che viene assunto da un giudice in sede di separazione tra i coniugi e che consiste nel versamento da parte di uno dei due coniugi (solitamente l'uomo) di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole e/o agli eventuali figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente.

Nel corso dei lavori, i relatori rammenteranno che la Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto il cosiddetto "Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno". In particolare, è il comma 415 a consentire l'accesso alle risorse del Fondo al "coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi", allorché "non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 del Codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto".

Sarà spiegato come in questo caso l'interessato può rivolgersi al "tribunale del luogo ove ha residenza" per chiedere l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. L'istanza, poi, se ritenuta ammissibile dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato, viene trasmessa ai fini della corresponsione al Ministero della Giustizia, che "si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate".

Durante l'evento formativo si parlerà, inoltre, della giurisprudenza in materia, aggiornata alle ultime decisioni di merito e di legittimità, nonché della differenza tra assegno di mantenimento in sede di separazione e assegno divorzile.

L'art. 5 della legge n. 898/1970 prevede infatti la circostanza che i giudici riconoscano il diritto all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge che lo richiede, qualora questo ultimo non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni obiettive.

Infatti, la disparità di situazioni reddituali deve essere compensata dall'ex coniuge che possiede "mezzi adeguati" e che può comunque "procurarseli per ragioni oggettive", allo scopo di garantire il medesimo tenore di vita della coppia durante il matrimonio, purché l'altra parte sia nelle condizioni di beneficiare dell'altrui apporto economico.

Ma se l'ex coniuge che pretende l'assegno convive stabilmente con un'altra persona allora non si ha più diritto all'assegno divorzile: a tal proposito, negli ultimi anni, si è andato consolidando sempre più un orientamento giurisprudenziale in base al quale il sopraggiungere di un rapporto di convivenza esclude il diritto alla sua percezione.

Si avrà, quindi, una disamina di tale tematica sviluppata in tutte le sue sfaccettature, anche psicologiche e sociologiche.

L'evento, moderato dall'addetto stampa dell'AMI Calabria, Valerio Caparelli, è gratuito e la partecipazione ai lavori dà diritto a tre crediti formativi per gli avvocati.